Stalking: per la misura cautelare non occorre provare l’ansia della vittima

La misura cautelare può essere presa anche in assenza di certificato medico attestante le condizioni di stress e ansia della vittima.il considerevole numero di telefonate ricevute dalla vittima comportava un disagio (più o meno intenso) e uno stato di ansia e stress.
Da ciò ne consegue che è legittima la misura cautelare anche senza un certificato medico attestante tale stato di ansia; non è, infatti, necessario che la molestia – persecuzione debba sfociare in una patologia conclamata.
Anzi, la tutela cautelare deve essere apprestata ben prima che tale disagio possa sfociare in una vera e propria patologia. Cassazione penale , sez. V, sentenza 07.11.2011 n° 40105

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Molestie su internet? Ci può essere una condanna per stalking

Ancora Facebook nel mirino della magistratura.Anche se le molestie provengono da dietro un pc, tramite l’utilizzo di un social network, può scattare la denuncia per stalking.Questo è uno degli ultimi principi di diritto fornito dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 30 agosto 2010, n. 32404 (che sicuramente farà discutere provocando notevole scalpore) con cui i giudici hanno confermato la custodia cautelare per atti persecutori pronunciata in primo grado nei confronti di un uomo che molestava la sua ex.

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Legittimo il licenziamento del lavoratore la cui condotta comporti la completa perdita di affidabilità da parte della società datoriale

Costituendo il licenziamento la più grave delle sanzioni, in ragione dei suoi effetti, è necessario tener conto della gravità della condotta addebitata al dipendente, “da valutare non soltanto nella sua oggettività ma anche con riferimento all’elemento soggettivo che può assumere i connotati del dolo o della colpa, al fine di parametrare la singola sanzione al grado di illiceità della infrazione alla stregua del principio di proporzionalità, essendo possibile solo all’esito di tale iter conoscitivo decidere sulla configurabilità della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento e quindi sulla legittimità o meno dello stesso”…

Sulla base di questo principio la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1074 del 18 gennaio 2011, ha sancito la legittimità del licenziamento per giusta causa comminato ad un dipendente cui erano stati contestati addebiti disciplinari per non aver effettuato correttamente il proprio lavoro e per avere suggerito ad alcuni colleghi di compiere atti di sabotaggio nei confronti dell’azienda. La Suprema Corte precisa che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente proceduto alla verifica della gravità dei fatti contestati al dipendente, in relazione sia alla portata oggettiva che soggettiva, rilevando come “la condotta del lavoratore presentava di per sé una gravità tale da legittimare il licenziamento in tronco, atteso che riguardava un aspetto molto delicato dell’organizzazione produttiva, e segnatamente quello del controllo della qualità del prodotto, ed era stata posta in essere – a riprova dell’intensità dell’elemento psicologico – in maniera surrettizia ed ingannevole, essendo stata la detta condotta seguita dalla falsa attestazione dell’avvenuto controllo. E sono pertanto giunti alla conclusione che la condotta in questione determinava la completa perdita di affidabilità da parte della società datoriale e rendeva proporzionata la sanzione espulsiva adottata, pur in assenza di precedenti disciplinari”.

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GPS per localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro

Dopo avere affrontato il tema dei sistemi di localizzazione dei veicoli in diversi precedenti (tra cui: Provvedimento 7 ottobre 2010, n.1763071 e Verifica preliminare 5 giugno 2008), il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un provvedimento di carattere generale che individua le condizioni di liceità di tali trattamenti effettuati per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro nell’ambito del rapporto di lavoro e ha dato attuazione all’istituto del c.d. bilanciamento di interessi (non diversamente dalla determinazione già adottata in passato con le “Linee guida del Garante per posta elettronica e internet”.

Innanzitutto il Garante ricorda che “Se sono adottate le garanzie previste dall’art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono effettuare lecitamente il trattamento dei dati personali (diversi da quelli sensibili) relativi all’ubicazione dei propri dipendenti per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro (oltre che sulla base di uno degli altri presupposti di cui all’art. 24 del Codice), anche in assenza del consenso degli interessati, per effetto del presente provvedimento che, in applicazione della disciplina sul c.d. bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice), individua un legittimo interesse al trattamento di tale tipologia di dati. Per tale bilanciamento si è tenuto conto delle garanzie che la l. n. 300/1970 prevede per il controllo a distanza presupponendo non il consenso degli interessati, ma un accordo con le rappresentanze sindacali o, in difetto, l’autorizzazione del competente organo periferico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

Il Garante ritiene che “Tenuto conto delle diverse finalità perseguite, ai lavoratori dovranno essere forniti gli elementi informativi prescritti dall’art. 13 del Codice unitamente a compiuti ragguagli sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema, sì che risulti chiaramente che il veicolo è soggetto a localizzazione. A tal fine, considerato che il Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, può altresì prescrivere al titolare del trattamento l’adozione di misure opportune per assicurare che il trattamento sia effettuato nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali, i datori di lavoro che si avvalgano di sistemi di localizzazione sui veicoli utilizzati per l’esecuzione di prestazioni lavorative dovranno anche collocare all’interno dei veicoli vetrofanie recanti la dizione “VEICOLO SOTTOPOSTO A LOCALIZZAZIONE” o comunque avvisi ben visibili che segnalino la circostanza della geolocalizzazione del veicolo”.

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Assegno divorzile anche se l’ex coniuge eredita un patrimonio immobiliare

Lui ha un reddito più alto? Tenuto all’assegno divorzile anche se la ex eredita un patrimonio immobiliare. Rilevante il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Lo ha deciso la Corta di Cassazione con sentenza n. 23776 del 14.11.11.

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Operaio ruba una volta sola in fabbrica: licenziato

Con sentenza n. 22692 del 2.11.11, la Cassazione civile si è espressa circa il furto di beni aziendali per fini personali. E’ licenziabile il lavoratoreche ruba anche solo una volta in azienda.Conta la fiducia lesa, non l’entità del danno. Il furto di beni aziendali per fini personali fa escludere la regolare prosecuzione del rapporto.

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No alla revisione dell’assegno di mantenimento se il peggioramento delle condizioni economiche è simulato

Con la sentenza n. 20064, depositata il 30 settembre, la Corte di Cassazione ha affermato che per la revisione dell’assegno di mantenimento dei figli non basta un peggioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato, se questo risulta strumentale o addirittura simulato.

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Non è reato spiare conversazioni in auto

È legittimo intercettare conversazioni in automobile, perché l’abitacolo di una automobile non è equiparabile ad una abitazione privata (Cassazione 12042/2008). Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando il proscioglimento di ventidue persone di Brescia (detective privati e clienti, mogli e mariti traditi) dall’accusa di aver utilizzato apparati di intercettazione o localizzazione satellitare per spiare presunti tradimenti coniugali. Il Giudice dell’Udienza Preliminare aveva dichiarato di “non doversi procedere” nei confronti degli imputati che, su commissione di alcune agenzie investigative, avevano messo sotto controllo diverse autovetture sospettando il tradimento del partner. Le macchine venivano non solo intercettate ma anche pedinate con il satellite. Contro tale decisione aveva proposto ricorso in Cassazione la Procura di Brescia, che aveva ipotizzato l’accusa di “spionaggio domestico”. La Suprema Corte ha però respinto il ricorso, affermando che nessuna norma incriminatrice tutela la riservatezza delle persone che si trovano in una autovettura privata sulla pubblica via; le norme sulla privacy valgono infatti solo per le abitazioni e per le comunicazioni a distanza, per cui non costituisce “interferenza illecita nella vita privata” spiare le conversazioni in automobile. La legge fa riferimento solo ai luoghi indicati nell’art. 614 del codice penale, e cioè l’abitazione o la privata dimora, e “l’autovettura che si trovi in una pubblica via non è ritenuta, da sempre nel diritto vivente, luogo di privata dimora”. Nessuna tutela, dunque, per la privacy in auto.(07 maggio 2008).

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Legittimo licenziamento senza preavviso se lavoratore fa concorrenza sleale

Con la sentenza n. 18169 depositata il 10 agosto 2009, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che se un dipendente fa concorrenza sleale in danno dell’azienda presso cui lavora, quest’ultima può licenziarlo senza la necessità del consueto preavviso. Secondo la ricostruzione fatta dalla Suprema Corte, il lavoratore dopo il licenziamento aveva proposto ricorso al Tribunale di Udine sostenendo che il licenziamento era illegittimo perché il datore di lavoro non gli aveva mandato il preavviso. Il lavoratore era risultato soccombente e aveva quindi proposto ricorso alla Corte d’Appello di Trieste che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del lavoratore, spiegando che dovevano ritenersi provati i fatti gravi a fondamento del licenziamento, per violazione dell’obbligo di fedeltà sancito sia dall’articolo 2105 del codice civile: il dipendente aveva svelato notizie sia tecniche che contabili sulle confezioni per alimenti ad un diretto concorrente. “Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, i comportamenti del lavoratore che costituiscano gravi violazioni dei suoi doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica regolamentazione disciplinare del rapporto e anche in difetto della pubblicazione del codice disciplinare, purché siano osservate le garanzie previste dall’art.7, commi 2 e 3 della legge n. 300/1970″. Inoltre, visto che l’attuale ricorrente ha violato “un obbligo fondamentale, quale quello sancito dall’art.2105 cod. civ., poteva prescindere dall’avvenuta affissione, o meno, del codice disciplinare, la sentenza impugnata ha pertanto applicato correttamente nella fattispecie i principi appena richiamati”.

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Il pedinamento elettronico con localizzatore gps non è configurabile come intercettazione

La Cassazione penale,  Sez. V, 27.02/02.05.2002, con sentenza n. 16130 , afferma che l’attività d’indagine volta a seguire i movimenti sul territorio di un soggetto, a localizzarlo e dunque a controllare – a distanza – soltanto la sua presenza in un determinato luogo in un certo momento, nonché l’itinerario seguito con l’autoveicolo e gli incontri avuti, è una modalità, tecnologicamente caratterizzata, di pedinamento mediante sistema di rilevazione satellitare, che rientra nei mezzi di ricerca della prova ordinari cc.dd. atipici o innominati, che non comporta di per sè intrusione nelle altrui comunicazioni e, quindi, non costituisce intercettazione (sul Global Positioning System, cfr. anche Cass. pen., Sez. III, 04/14.11.2008, n. 42541, per cui “la localizzazione satellitare Gps è attività che non rientra nella normativa sulle intercettazione di cui agli artt. 266 e segg. c.p.p.”).

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