Dopo avere affrontato il tema dei sistemi di localizzazione dei veicoli in diversi precedenti (tra cui: Provvedimento 7 ottobre 2010, n.1763071 e Verifica preliminare 5 giugno 2008), il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un provvedimento di carattere generale che individua le condizioni di liceità di tali trattamenti effettuati per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro nell’ambito del rapporto di lavoro e ha dato attuazione all’istituto del c.d. bilanciamento di interessi (non diversamente dalla determinazione già adottata in passato con le “Linee guida del Garante per posta elettronica e internet”.
Innanzitutto il Garante ricorda che “Se sono adottate le garanzie previste dall’art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono effettuare lecitamente il trattamento dei dati personali (diversi da quelli sensibili) relativi all’ubicazione dei propri dipendenti per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro (oltre che sulla base di uno degli altri presupposti di cui all’art. 24 del Codice), anche in assenza del consenso degli interessati, per effetto del presente provvedimento che, in applicazione della disciplina sul c.d. bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice), individua un legittimo interesse al trattamento di tale tipologia di dati. Per tale bilanciamento si è tenuto conto delle garanzie che la l. n. 300/1970 prevede per il controllo a distanza presupponendo non il consenso degli interessati, ma un accordo con le rappresentanze sindacali o, in difetto, l’autorizzazione del competente organo periferico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
Il Garante ritiene che “Tenuto conto delle diverse finalità perseguite, ai lavoratori dovranno essere forniti gli elementi informativi prescritti dall’art. 13 del Codice unitamente a compiuti ragguagli sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema, sì che risulti chiaramente che il veicolo è soggetto a localizzazione. A tal fine, considerato che il Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, può altresì prescrivere al titolare del trattamento l’adozione di misure opportune per assicurare che il trattamento sia effettuato nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali, i datori di lavoro che si avvalgano di sistemi di localizzazione sui veicoli utilizzati per l’esecuzione di prestazioni lavorative dovranno anche collocare all’interno dei veicoli vetrofanie recanti la dizione “VEICOLO SOTTOPOSTO A LOCALIZZAZIONE” o comunque avvisi ben visibili che segnalino la circostanza della geolocalizzazione del veicolo”.